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ISO IEC 17020:2026: disponibile la nuova norma per gli organismi di ispezione
Novità importanti per gli organismi di ispezione con la pubblicazione della norma ISO/IEC 17020:2026.
Questa revisione introduce cambiamenti strutturali significativi, come la nuova classificazione degli organismi in Tipo A e Tipo non A, basata esclusivamente sul grado di indipendenza Sebbene le categorie cambino, i requisiti di imparzialità rimangono identici e rigorosi per tutti i soggetti accreditati.
Viene inoltre definito un periodo transitorio di tre anni entro il quale le organizzazioni dovranno adeguarsi al nuovo standard per evitare la revoca della certificazione. Il documento approfondisce anche l'integrazione di tecnologie digitali e intelligenza artificiale nei processi ispettivi, richiedendo specifiche validazioni dei metodi. Per l'adeguamento sarà indispensabile seguire i regolamenti tecnici Accredia e le direttive europee atte ad armonizzare le procedure di valutazione della conformità in ambito regolamentato.
Analisi tecnica comparativa: evoluzione e transizione alla ISO/IEC 17020:2026
La pubblicazione della ISO/IEC 17020:2026 rappresenta un mutamento strutturale profondo rispetto l'edizione 2012. Questa revisione risponde alla necessità di armonizzazione globale della serie ISO 17000 e all’integrazione formale delle tecnologie digitali. Per la Direzione Tecnica, anticipare la transizione significa garantire la continuità operativa in un mercato caratterizzato da un rigore tecnico crescente.
- Periodo di transizione: stabilito in 3 anni (fino ad aprile 2029) dalla risoluzione ILAC del 24 ottobre 2025;
- Regola dei 18 mesi: è fondamentale monitorare il requisito del monitoraggio tramite Witness Audit (VA). Se un organismo non esegue una VA entro 18 mesi dall'accreditamento o dall'estensione (sia in ambito volontario che regolamentato), l'accreditamento viene revocato.
Con 514 organismi accreditati in Italia, il carico di lavoro per Accredia sarà enorme. Un invio tardivo della richiesta di transizione potrebbe esporre al rischio di ritardi e alla possibile alla revoca automatica del riconoscimento per l'impossibilità tecnica di programmare le visite ispettive (VA) entro i termini di legge. La transizione deve quindi iniziare dalla ridefinizione dell'identità normativa e strutturale dell'organismo.
- Superamento della triade A/B/C: scompaiono le categorie B e C. La tipologia "Non-A" funge da rebranding delle vecchie categorie, assorbendo i meccanismi di salvaguardia e la responsabilità della Legal Entity;
- Concetto di "elementi simili e competitivi": il requisito per il Tipo A si estende oltre l'elemento ispezionato;
- Esempio: un ingegnere strutturista che operi come libero professionista progettando strutture nel mercato civile non può agire come ispettore di Tipo A per un organismo che ispeziona strutture simili, poiché i beni sono "competitivi" nello stesso mercato (rif. ILAC P15).
- Flessibilità ibrida: un organismo può essere Tipo A per alcuni schemi (es. DPR 462/01) e Non-A per altri (es. controllo tecnico).
- Monitoraggio ed esecuzione: supervisione tecnica costante e non solo formale;
- Riesame dei rapporti: formalmente parte integrante del processo ispettivo;
- Definizione contrattuale: garanzia che i requisiti tecnici siano definiti ante firma;
- Garanzia di continuità: non è più richiesto un "sostituto" formale, ma l'evidenza documentale di come la funzione viene garantita in caso di assenza.
- Riferibilità: obbligo di taratura e impiego di materiali di riferimento certificati (ISO 17034) per attrezzature con influenza significativa;
- Tecnologie emergenti: l'ispezione può avvalersi di AI, Realtà Aumentata e droni. Tuttavia, l'AI è definita esclusivamente come "supporto": il Giudizio Professionale dell'ispettore rimane legalmente non delegabile e fulcro della decisione;
- Validazione metodi: le ispezioni a distanza (Remote) richiedono la validazione obbligatoria come "metodi non standard".
- Riesame del contratto (7.1): dovere di informare il cliente se l'ispezione richiesta è inappropriata o se scostamenti richiesti inficiano la validità del risultato;
- Reporting: si introduce la "data di emissione". È possibile emettere rapporti in forma semplificata (previa autorizzazione del cliente), a patto di conservare il set di dati completo in sede;
- Reclami e ricorsi: la separazione netta (allineamento ISO/CASCO) protegge l'organismo da contestazioni strumentali, distinguendo tra l'esito tecnico dell'ispezione (Ricorso) e la qualità del servizio (Reclamo).
La separazione tra reclami e ricorsi riduce la confusione gestionale e rafforza la posizione legale dell'organismo in caso di contenzioso tecnico. Tale controllo operativo deve essere coordinato da un sistema di gestione capace di evolvere dall'analisi del rischio a quella delle minacce.
- Rischio e minaccia: mentre il rischio può rappresentare un'opportunità, la minaccia (8.4) è una fonte di pericolo specifica per l'imparzialità che deve essere neutralizzata.
- Audit interni: viene rimossa la frequenza fissa dei 12 mesi a favore di "intervalli pianificati";
- Assicurazione validità: l'organismo deve implementare tecniche proattive come ispezioni simulate, monitoraggio in campo e confronti tra ispettori..
L'estensione degli intervalli di audit senza una solida giustificazione basata sul rischio è garanzia di non conformità in fase di sorveglianza Accredia. La discrezionalità concessa dalla norma richiede una maturità tecnica superiore per evitare rilievi critici.
- Valutazione indipendenza (A/Non-A): analisi sector-by-sector; verifica se i professionisti esterni operano su "item competitivi";
- Monitoraggio regola 18 Mesi: verificare la programmazione delle VA per ogni schema, onde evitare la revoca dell'accreditamento;
- Adeguamento "Legal Entity": delibera del CdA per l'eventuale fondo di riserva assicurativo e revisione dei massimali su base analitica;
- Transizione a "Minaccia": aggiornamento delle matrici di rischio in analisi delle minacce all'imparzialità;
- Validazione digitale: implementazione di protocolli di validazione per AI e metodi di ispezione remota;
- Monitoraggio numero ON: verifica dell'utilizzo del numero di Organismo Notificato (se applicabile) secondo EA 2/17;
- Revisione contrattuale: passaggio dal concetto di "assunzione" a quello di "accesso al personale" con clausole di riservatezza aggiornate.